PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 2.

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».